Regolamento trasformazioni
NORME GENERALI PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Documento approvato dall’assemblea generale il 16/12/2018, con aggiornamento approvato in AG il 12/9/2020.
*=definizione termine in glossario
CampiAperti è un’associazione per la sovranità alimentare* perciò promuove l’educazione alimentare basata sull’uso dei prodotti di stagione e di prossimità.
Le materie prime devono essere al 100% di origine biologica*. (Eventuali conservanti* o coloranti* ammissibili sono solo quelli ammessi per la trasformazione dei prodotti biologici secondo il regolamento EU del bio)
Le MATERIE PRIME PRINCIPALI* dei prodotti trasformati DEVONO ESSERE AUTOPRODOTTE (salvo “spigolature” o eccedenze di prodotti di altre aziende di CampiAperti). Fermo restando l’obbligo di produrre le materie prime principali, in casi in cui l’auto produzione di alcune di queste costituisca un limite all’insediamento/proseguimento di attività agricole, l’Assemblea generale valuterà di volta in volta progetti di collaborazione attiva*, definiti per iscritto nelle modalità e nei tempi.
Si permette l’utilizzo di ingredienti secondari* non autoprodotti solo quando indispensabili alla trasformazione di prodotti aziendali, tali ingredienti secondari devono essere ricercati nell’ordine:
— dal circuito dei produttori di CampiAperti
— da produttori vicini con cui si collabora che devono essere certificati BIO e, promuovendo acquisti collettivi,
— dalle reti GenuinoClandestino che praticano un sistema di Garanzia Partecipata
— da altri produttori BIO associati a gruppi dell’economia solidale
— dal commercio equo e solidale (Zucchero, cacao, cioccolato e spezie)
—si possono acquistare dalla GDO biologica altri ingredienti solo se assolutamente indispensabili alla trasformazione e autorizzati dall’assemblea generale.
Il sale deve essere sale marino italiano, preferibilmente di Cervia o INTEGRALE, con deroghe ammesse nel caso di usi massicci.
Se nel circuito di CampiAperti mancano ingredienti che è possibile produrre (p.e. olio di girasole) sollecitare tali produzioni, adoperarsi facendo rete con altri trasformatori per definire una collaborazione attiva con un produttore dell’associazione che si rende disponibile, impegnandosi nella progettazione, dalla scelta della pianta al supporto economico dell’investimento specifico, nell’acquisto o pre-acquisto del prodotto desiderato, condividendo il rischio della coltura.
Non si può surgelare un prodotto trasformato finito, ma si possono surgelare le materie prime. Nel caso del prodotto trasformato che contiene materie prime surgelate, questo va indicato in etichetta.
PRODOTTI TRASFORMATI GenuiniClandestini:
Il banco che vende prodotti GC deve esporre il materiale informativo relativo alla campagna per la libera trasformazione dei prodotti contadini (pieghevole e locandina)
Trasformati non confezionati (paste, frittate, dolciumi, torte salate, ecc.): indicare SEMPRE ciascun ingrediente impiegato, produttore (anche in caso di autoproduzione) e luogo di produzione, eventuali allergeni, su una tabella degli ingredienti da esporre sul banco
Devono essere preparati in giornata o il giorno prima, conservati in frigorifero e trasportati in appositi contenitori chiusi, refrigerati se sono deperibili. Formaggi e carne FRESCHI devono essere contenuti in un banco frigo.
Trasformati confezionati devono indicare in etichetta almeno le seguenti voci:
– ingredienti contenuti, eventuali allergeni, data confezionamento, data scadenza
– LOGO dei prodotti GenuiniClandestini
– Un contatto valido del produttore, contatto del gruppo Garanzia Partecipata di Campi Aperti ( http://www.campiaperti.org/sistema-garanzia-partecipata/segnalazioni/)
(FACSIMILE ETICHETTA GC IN ALLEGATO)
Prodotti sott’olio di produzione casalinga non sono ammessi alla vendita.
Per tutti i tipi di trasformati si rimanda alle linee guida specifiche. (Vino: non oltrepassare il contenuto di anidride solforosa dettato dalle norme del biologico. Sperimentare processi di vinificazione senza anidride solforosa. – Alcool biologico: uso consentito SOLO per trasformati per l’erboristeria.)
I contenitori usati devono essere ben puliti e i tappi devono essere NUOVI.
Per sostenere l’insediamento iniziale di nuove realtà agricole (“insediamenti rurali*”) si possono accettare eccezioni specifiche, valutate di volta dall’assemblea generale, basate su un progetto, che deve avere una durata di tempo determinato, e la cui realizzazione va seguita da un tutor; il progetto va esposto sul banco con la scheda aziendale.
GLOSSARIO – NORME GENERALI PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
COLLABORAZIONI ATTIVE
Un’azienda agricola di Campi Aperti può vendere trasformati in cui l’ingrediente principale è coltivato presso un’altra azienda, instaurando una collaborazione attiva.
Questa possibilità viene accettata solo nel caso in cui l’azienda richiedente non abbia le condizioni oggettive per affrontare da sola la produzione di tale prodotto.
L’azienda con la quale si collabora deve essere preferibilmente di Campi Aperti o in alternativa biologica e verificata dal Gruppo Garanzia Partecipata.
La collaborazione deve prevedere almeno la condivisione dei costi, dei rischi e di parte delle ore lavoro legate alla produzione interessata.
Le due aziende devono essere perciò geograficamente vicine.
La collaborazione attiva è equiparata all’autoproduzione e può avere carattere temporaneo oppure permanente.
Chi intende avvalersi di una collaborazione attiva deve presentare un progetto scritto al Gruppo garanzia Partecipata che lo presenterà in Assemblea Generale per l’approvazione.
Al progetto verrà assegnato un tutor che avrà il compito di monitorarne l’andamento nel tempo.
Nel caso in cui la collaborazione si attivi con un’azienda esterna a Campi Aperti, il Gruppo Garanzia Partecipata individuerà il tutor all’interno del gruppo bioregionale di riferimento con il quale effettuare la visita in azienda.
Qualsiasi modifica al progetto va tempestivamente comunicata al Gruppo Garanzia Partecipata.
E’ comunque possibile per un’azienda di Campi Aperti richiedere al gruppo Garanzia Partecipata una deroga temporanea per l’acquisto di materie prime principali all’interno del circuito delle aziende di Campi Aperti limitatamente a: l’avvio di una nuova produzione agricola, a
emergenze o altri casi particolari.